SERVIZI
L’applicazione del D.Lgs. 81/2008 che sostituisce l’ormai obsoleto D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro pone il Datore di Lavoro nella condizione di dover rivalutare i rischi dovuti all’uso delle attrezzature
in uso ai lavoratori (artt. 70 e 71) come “attrezzatura di lavoro” si considera “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro” (art. 69 c.1 lettera a) e quindi anche:
• impianti elettrici
• apparecchiature elettromedicali, da laboratorio e dispositivi medici
• apparecchiature elettriche in genere per i quali occorre garantire che gli stessi siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica (art.80).
1
VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA (VSE)
2
VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI
3
VERIFICHE PRESTAZIONALI ELETTROMEDICALI
4
CONVALIDE AUTOCLAVI
5
MANUTENZIONE PROGRAMMATA O PREVENTIVA
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VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA (VSE)
2
VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI
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VERIFICHE PRESTAZIONALI ELETTROMEDICALI
4
CONVALIDE AUTOCLAVI
5
MANUTENZIONE PROGRAMMATA O PREVENTIVA